Art. 4.
(Relazione annuale).

      1. Il tutore pubblico dell'infanzia presenta una relazione annuale sull'attività svolta e sulla condizione dell'infanzia nell'ambito della provincia. Una parte della relazione deve avere contenuto programmatico riferito alle iniziative e alle proposte che il tutore pubblico dell'infanzia avanza in relazione all'evolversi della condizione dell'infanzia.
      2. In occasione della presentazione della relazione è convocata dal presidente della provincia una sessione straordinaria del consiglio, allargata ai rappresentanti di tutti i centri per la tutela dell'infanzia esistenti nel territorio, al presidente del tribunale per i minorenni, ai sindaci dei comuni interessati, al questore, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale ed ai direttori generali delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, al fine di concorrere a definire le linee fondamentali dell'azione del tutore pubblico dell'infanzia.